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Il Fine Vita deve essere un diritto inviolabile? 

5 Agosto 2025

scritto da Redazione

Introduzione

Il concetto di “fine vita” si riferisce alla fase terminale dell’esistenza di una persona, ovvero quel periodo in cui una malattia incurabile, un grave decadimento delle funzioni vitali o uno stato clinico irreversibile preannunciano l’avvicinarsi della morte. Non si tratta solo di un momento biologico, ma di un passaggio esistenziale, carico di implicazioni mediche, giuridiche, etiche e affettive. In questa fase diventano centrali le decisioni relative ai trattamenti sanitari da adottare o sospendere, alla gestione del dolore, alla volontà del paziente espressa direttamente o per mezzo di un fiduciario, e in alcuni casi estremi, anche alla richiesta di anticipare la morte tramite pratiche come il suicidio medicalmente assistito o l’eutanasia.

Il tema del fine vita è oggi più che mai attuale per diversi motivi: l’invecchiamento progressivo della popolazione, in particolare nei Paesi occidentali, ha portato a un aumento delle patologie cronico-degenerative e delle situazioni in cui la medicina può prolungare la vita senza necessariamente migliorarne la qualità. I progressi tecnologici in ambito medico, infatti, hanno ampliato le possibilità di intervento anche nei casi più gravi, ma pongono con sempre maggiore forza il problema dell’accanimento terapeutico e della dignità della persona. Parallelamente, si è sviluppata una crescente consapevolezza culturale intorno al diritto all’autodeterminazione, inteso come possibilità per ogni individuo di decidere in modo informato e consapevole sulla propria vita e sulla propria morte. Alcuni casi giudiziari emblematici hanno acceso il dibattito pubblico, facendo emergere le lacune normative e le tensioni tra visioni etiche differenti.

Il tema del fine vita interroga in profondità la coscienza etica della società perché costringe a riflettere su cosa significhi davvero rispettare la persona umana nel momento più fragile della sua esistenza. Al centro di questo dibattito si colloca il concetto di dignità, che non ha una definizione univoca, ma che viene comunemente intesa come il diritto dell’individuo a non essere trattato solo come oggetto di cure mediche, ma come soggetto capace di compiere scelte autonome, anche nel morire. Morire con dignità significa quindi non solo evitare la sofferenza fisica, ma anche poter decidere in che modo affrontare la fine della vita, senza essere costretti a subire trattamenti sproporzionati, invasivi o contrari alla propria volontà.

Questa visione si scontra però con un’altra istanza fondamentale: la tutela della vita, considerata da molte correnti etiche e religiose come un valore indisponibile, che deve essere difeso anche quando la persona non è più in grado di farlo da sola. Si apre così una tensione tra libertà individuale e valore assoluto della vita, una dicotomia che attraversa tanto le riflessioni giuridiche quanto quelle morali. Da una parte, si rivendica il diritto dell’individuo a scegliere liberamente il proprio percorso, compresa la possibilità di rifiutare cure o di anticipare la morte in casi estremi; dall’altra, si teme che l’affermazione di tale libertà possa portare a una svalutazione della vita umana, specialmente nei soggetti più deboli o vulnerabili.

Una distizione importante in questo ambito è quella tra eutanasia e suicidio medicalmente assistito in Italia: la prima consiste nell’atto di procurare intenzionalmente e direttamente la morte di una persona su sua richiesta. In Italia, questa pratica è considerata un reato e rientra nelle fattispecie di omicidio del consenziente (art. 579 c.p., punito con la reclusione da 6 a 15 anni) o omicidio volontario (art. 575 c.p.) se il consenso non è dimostrato. Nel suicidio medicalmente assistito è il paziente che si autosomministra il farmaco letale, con l’aiuto indiretto di un medico (ad esempio, fornendo il farmaco o le indicazioni). Questa pratica, alle condizioni stabilite dalla Corte Costituzionale, non è più punibile ai sensi dell’art. 580 del codice penale.

Il contesto normativo nazionale

La legislazione italiana sul fine vita si basa su due pilastri fondamentali: la legge n. 219 del 22 dicembre 2017 e le successive pronunce della Corte Costituzionale, in particolare la sentenza n. 242 del 2019 e la sentenza n. 242 del 2024.

La legge del 2017 è il riferimento principale per l’autodeterminazione del paziente e il diritto alle cure. All’articolo 1 stabilisce il principio del consenso informato come fondamento della relazione di cura: “Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di accettare o rifiutare qualsiasi trattamento sanitario proposto”. Il medico è tenuto a rispettare la volontà del paziente, anche se questa comporti l’interruzione di trattamenti vitali. Gli articoli successivi, il 3 e il 4, regolano le Disposizioni anticipate di trattamento (DAT) o “Biotestamento”, un atto con cui una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere può esprimere le proprie volontà in merito ai trattamenti sanitari futuri, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi. Nelle DAT si possono indicare:

la volontà di accettare o rifiutare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o singoli trattamenti sanitari;
la volontà di rifiutare la nutrizione e l’idratazione artificiale, considerate a tutti gli effetti trattamenti sanitari;
la nomina di un fiduciario: una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere che rappresenti il disponente nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie, garantendo il rispetto delle volontà espresse nelle DAT. Il fiduciario può anche rinunciare all’incarico o essere revocato.
Le cure palliative e terapia del dolore sono descritte all’articolo 2, che sottolinea il diritto del paziente di accedere a questa tipologia di cure per garantire una qualità di vita dignitosa fino alla fine; è anche prevista la sedazione palliativa profonda continua, a cui possono ricorrere esclusivamente i pazienti in fase terminale. Questa pratica ha lo scopo di ridurre la coscienza del paziente fino al suo annullamento, per alleviare sofferenze refrattarie a qualsiasi altro trattamento. È una procedura medica che mira a controllare il dolore e altri sintomi intrattabili, non a causare direttamente la morte.

Mentre la legge 219/2017 regola il rifiuto dei trattamenti e le DAT, la questione del suicidio medicalmente assistito e dell’eutanasia è stata affrontata principalmente dalla Corte Costituzionale, con due sentenze principali. La n. 242 del 2019 (Caso Cappato/Antoniani), che ha modificato parzialmente l’articolo 580 del Codice Penale (istigazione o aiuto al suicidio), stabilendo che non è punibile chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, se ricorrono specifiche condizioni:

la persona sia affetta da una patologia irreversibile;
la patologia le provochi sofferenze fisiche o psicologiche che essa reputa intollerabili;
il paziente sia tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale;
il soggetto sia capace di prendere decisioni libere e consapevoli.
La Corte ha sottolineato la necessità che la volontà del paziente sia verificata da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, previo parere del Comitato etico territorialmente competente, aprendo di fatto la possibilità di accedere al suicidio medicalmente assistito in Italia, pur in assenza di una legge specifica.

La sentenza 135/2024 è intervenuta per ribadire e, in alcuni punti precisare, i requisiti già stabiliti da quella precedente del 2019, in risposta a nuove questioni di legittimità costituzionale sollevate da tribunali ordinari. I punti chiave sono:

conferma dei requisiti per la non punibilità dell’aiuto al suicidio;
sollecitazione al legislatore per un intervento legislativo che disciplini in modo organico la materia del fine vita, inclusi i percorsi di accesso al suicidio assistito e la garanzia di cure palliative;
ruolo cruciale delle cure palliative come alternativa e come diritto del paziente. La prospettiva della morte come unica via d’uscita potrebbe essere il frutto di un “irrimediabile abbaglio” e le cure palliative devono essere garantite per alleviare le sofferenze e migliorare la qualità della vita residua.
Successivamente con la sentenza n. 66 del 2025 viene ulteriormente specificato che il requisito del “trattamento di sostegno vitale” che deve essere interpretato in senso ampio, non si limita solo ai supporti vitali “meccanici” (come la ventilazione artificiale o l’alimentazione forzata), ma può includere anche altri trattamenti che, se interrotti, porterebbero inevitabilmente alla morte del paziente, ampliando di fatto la portata della sentenza e includendo potenzialmente più situazioni.

Nuova proposta di legge sul Fine Vita

Recentemente è stato assegnato alle commissioni Giustizia e Sanità/Lavoro del Senato il testo unificato dei relatori – Pierantonio Zanettin (Forza Italia) e Ignazio Zullo (Fratelli d’Italia) – con disposizioni in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita, con modifiche all’articolo 580 del codice penale, adottato come testo base di sei disegni di legge (S.65 di Dario Parrini e S. 104 di Alfredo Bazoli del PD; S. 124 di Elisa Pirro dell’M5S; S. 570 di Peppe De Cristofaro di AVS; S. 1083 di Adriano Paroli di Forza Italia, e S.1408 di Mariastella Gelmini di Noi moderati). Il testo ha ottenuto il via libera del centrodestra, mentre tutte le opposizioni si sono dichiarate contrarie. Le commissioni hanno stabilito che entro l’9 luglio prossimo sarà possibile presentare emendamenti al testo, che è atteso in Aula per il 17 dello stesso mese.

Il disegno di legge è composto da quattro articoli e punta a disciplinare l’insieme delle decisioni mediche e legali che riguardano le fasi terminali della vita di persone gravemente malate. Il testo dichiara nulli “gli atti civili e amministrativi” che non rispettino le “tassative disposizioni” previste dalla legge, e interviene sull’articolo 580 del codice penale stabilendo che “non è punibile chi agevola” il suicidio medicalmente assistito. Tra le modifiche apportate, scompare l’aggettivo “etico” dalla denominazione del Comitato incaricato di valutare le richieste di accesso al fine vita, che si chiamerà semplicemente “Comitato nazionale di valutazione”, e sarà composto da sette esperti (ora da 5) nominati dal presidente del Consiglio per un mandato di cinque anni (come previsto oggi), con il compito di esprimersi sulle richieste entro 60 giorni, prorogabili di altri 30. Nel caso di rigetto della domanda, questa potrà essere ripresentata solo se l’interessato dimostra l’intervenuta sussistenza dei requisiti previsti, e comunque non prima di 180 giorni, rispetto ai 4 anni previsti in precedenza.

Il testo chiarisce inoltre che il Servizio sanitario nazionale resterà escluso dal coinvolgimento nelle pratiche di suicidio assistito per quanto riguarda “il personale in servizio, le strumentazioni e i farmaci”. Per quanto riguarda le cure palliative, queste non saranno obbligatorie, ma verranno messe a disposizione.

Normative e iniziative regionali

In assenza di una legge nazionale che disciplini il suicidio medicalmente assistito, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale (in particolare la 242/2019 e la 135/2024), alcune Regioni hanno intrapreso iniziative legislative o deliberative per colmare il vuoto normativo.

Toscana: è stata la prima Regione ad approvare una legge (n. 16/2025) che definisce le modalità organizzative e i requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Consulta. È stata oggetto di una pronuncia della Corte costituzionale che, pur confermando la legittimità dell’intervento regionale, ha ribadito l’urgenza di una legge statale.
Emilia-Romagna: ha completato il percorso per garantire l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale, istituendo un Comitato regionale per l’etica nella clinica” e inviando alle Aziende sanitarie le linee di indirizzo per la gestione delle richieste di suicidio medicalmente assistito. Inoltre è stato presentato un progetto di legge (n. 8058 del 2024) per disciplinare procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito.
Puglia: già nel gennaio 2023, la Giunta regionale ha deliberato sul fine vita, rendendo operative le condizioni di ammissibilità individuate dalla Corte costituzionale, individuando il Comitato etico del Policlinico di Bari come ente deputato a dare parere sulle richieste.
Sardegna: la proposta di legge sul fine vita è in fase avanzata; medici e infermieri si sono dichiarati favorevoli al principio, pur chiedendo maggiore riflessione sui tempi operativi (20 giorni tra richiesta ed erogazione del trattamento, giudicati troppo stretti).
Campania: è stata presentata una proposta di legge per disciplinare le procedure e i tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito.
Lombardia, Piemonte e Veneto: I Consigli regionali hanno bloccato la discussione sulla legge per il suicidio assistito, approvando tutte una pregiudiziale di costituzionalità che ha stabilito la competenza esclusiva del Parlamento in materia. Unica eccezione, il Veneto, dove il governatore Luca Zaia (Lega) era favorevole all’iniziativa legislativa.
Comitato nazionale per la bioetica (CNB)

Il CNB, essendo un organismo consultivo e pluralista composto da esperti con diverse formazioni e sensibilità etiche, non ha una “posizione” unica e monolitica sul fine vita o sul suicidio assistito. Il suo compito è quello di elaborare pareri e raccomandazioni che riflettono l’analisi delle diverse questioni bioetiche e cercano di contemperare i principi etici fondamentali (come la dignità della persona, l’autonomia, la beneficenza, la non maleficenza, la giustizia) con le implicazioni scientifiche, mediche e giuridiche.

Per quanto riguarda il fine vita e il suicidio assistito, il CNB ha espresso diverse posizioni con varie sfumature in numerosi documenti nel corso degli anni. È importante distinguere tra le cure palliative e il rifiuto dei trattamenti (accanimento terapeutico), l’eutanasia e il suicidio medicalmente assistito. Nel primo caso il Comitato ha sempre sostenuto con forza il diritto a questa tipologia di cure e ha ribadito il diritto del paziente di rifiutare trattamenti sanitari, anche vitali, riconoscendo che tale negazione non costituisce suicidio. In merito all’eutanasia, la maggioranza dei pareri del CNB si è espressa contro la legalizzazione della pratica (intesa come un atto deliberato volto a causare la morte per alleviare la sofferenza, sia su richiesta del paziente che in sua assenza in stati vegetativi irreversibili). Le argomentazioni si basano spesso sulla sacralità della vita, sul ruolo del medico come curatore e non come “datore di morte”, e sul rischio di derive e abusi. Riguardo il SMA, la questione è diventata particolarmente rilevante in Italia dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019 (sul caso Cappato/Antoniani). Successivamente il CNB, nel parere del 14 gennaio 2021 sul “Suicidio medicalmente assistito”, ha preso atto della sentenza della Corte e ha cercato di fornire indicazioni operative per la sua attuazione, evidenziando le complessità e le responsabilità che ne derivano per il medico e le strutture sanitarie. Il parere non esprime una “promozione” del SMA, ma piuttosto un’analisi delle condizioni in cui, secondo la Corte, non è più punibile, e le implicazioni etiche e organizzative per il sistema sanitario.

Il contesto sociale Italiano: l’Associazione Luca Coscioni

L’Associazione è stata fondata il 20 settembre 2002 da Luca Coscioni, un economista, accademico e politico radicale, malato di Sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Coscioni ha dedicato gli ultimi anni della sua vita a sensibilizzare l’opinione pubblica e la politica italiana sull’urgenza di riconoscere il diritto all’autodeterminazione, alla ricerca scientifica e alle cure. Dopo la sua scomparsa il 20 febbraio 2006, l’Associazione ha continuato la sua battaglia, diventando un punto di riferimento per i diritti civili in Italia. Ha promosso numerose iniziative, campagne di sensibilizzazione e azioni legali per portare all’attenzione del Parlamento e della magistratura le questioni legate al fine vita, al testamento biologico, alla ricerca sulle cellule staminali, alla fecondazione assistita e ai diritti delle persone con disabilità.

L’Associazione si batte per il riconoscimento di un quadro legislativo che garantisca a ogni individuo la possibilità di decidere in piena coscienza e libertà sulle proprie scelte di fine vita, senza subire accanimento terapeutico o essere costretto a una sofferenza inaccettabile, e per questo la sua posizione sul fine vita è chiara e coerente con i principi di autodeterminazione individuale, libertà di scelta e dignità della persona. Le sue richieste e azioni si concentrano sulla legalizzazione dell’eutanasia e del suicidio medicalmente assistito, promuovendo attivamente una legge che renda legale queste pratiche, intese come un atti medici volti a procurare la morte su richiesta esplicita e volontaria di un malato, in condizioni di sofferenza insopportabile e irreversibilità della patologia. Hanno sostenuto e accompagnato casi emblematici come quello di Piergiorgio Welby, Dj Fabo, Davide Trentini e altri, che hanno scelto di accedere al suicidio assistito all’estero (principalmente in Svizzera) o hanno intrapreso percorsi legali in Italia per ottenere questo diritto. Sulle DAT l’associazione ha lottato a lungo per l’approvazione di una legge sul tema, poi entrata in vigore con il provvedimento 219/2017. Riconosce l’importanza delle cure palliative per garantire la dignità della persona anche negli ultimi momenti di vita, ma le considera un diritto che non può precludere altre scelte autonome.

Contesto internazionale

Attualmente, non esiste una legislazione univoca su scala internazionale; al contrario, il quadro normativo globale si presenta come un mosaico di approcci differenti, che spaziano dal divieto assoluto di ogni forma di eutanasia o suicidio assistito, alla loro legalizzazione sotto condizioni rigorose. Possiamo distinguere tra Paesi dove sono legali entrambe (o quasi), tra cui: i Paesi Bassi che sono stati i primi al mondo a legalizzare entrambe le pratiche nel 2002 per gli adulti e ad approvare nel 2025 con il Protocollo di Groningen, la normativa che prevede anche l’eutanasia infantile. Il Belgio ha legalizzato l’eutanasia nel 2003 ed esteso la possibilità anche ai minori nel 2016. In Lussemburgo dal 2009 sono consentite entrambe. Il Canada nel 2016 ha modificato il codice penale per legalizzare il suicidio medicalmente assistito e l’eutanasia, nel quadro del programma MAID (Medical assistance in dying). La Spagna nel 2021 ha depenalizzato l’eutanasia attiva. La Nuova Zelanda ha legalizzato entrambe le procedure tramite referendum dal novembre 2021. In Australia diversi Stati (Victoria, Western Australia, Tasmania, Queensland, South Australia, New South Wales) hanno adottato leggi che regolano la Voluntary assisted dying (morte volontaria assistita).

In altri Paesi invece è legale solo il suicidio medicalmente assistito, tra cui:

Svizzera: consente l’aiuto al suicidio, la pratica è accessibile anche a cittadini stranieri.
Austria: dopo una sentenza della Corte Costituzionale del 2020, nel 2021 è stata legalizzata l’assistenza al suicidio per i residenti permanenti.
Stati Uniti: diversi Stati (Oregon, Washington, California, Colorado, Maine, New Jersey, New Mexico, Vermont, Hawaii, Distretto di Columbia, Montana) hanno leggi che consentono la somministrazione autonoma del farmaco letale sotto condizioni rigorose.
Germania: la Corte costituzionale ha riconosciuto il diritto all’autodeterminazione sulla propria morte, aprendo alla possibilità del suicidio assistito.
Un ambito sempre più rilevante nel panorama normativo internazionale è quello delle DAT, conosciute anche come Living Will, Advance Directives o testamento biologico. A livello sovranazionale, il Consiglio d’Europa e la Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) hanno avuto un ruolo significativo nella promozione e tutela del diritto all’autodeterminazione. In particolare, la sentenza della Grand Chamber della CEDU nel caso Lambert e altri contro la Francia (2015), che ha visto nel 2013, l’équipe medica dell’ospedale, con l’accordo della moglie di Lambert e parte dei familiari, interrompere l’alimentazione e l’idratazione artificiali, sulla base della legge francese n. 2005-370 (legge Leonetti) – che consente la sospensione dei trattamenti in caso di accanimento terapeutico. I genitori di Lambert, cattolici praticanti, si opposero fermamente a questa decisione e avviarono un lungo contenzioso giudiziario. La CEDU ha stabilito che le autorità nazionali possono autorizzare l’interruzione delle terapie, purché coerente con la volontà precedentemente espressa dal paziente, senza che ciò configuri una violazione dell’obbligo di tutela della vita sancito dalla Convenzione europea dei diritti umani.

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