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Esplora – Intelligenza artificiale, prospettive di oggi e domani.

26 Giugno 2026

scritto da Redazione

La regolazione dell’intelligenza artificiale: il punto fino a qui.

Era il 2023 quando la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell’Unione affermava: “L’Europa deve guidare il percorso affinché l’intelligenza artificiale sia al servizio dell’umanità, e non viceversa”.

Già tre anni fa era quindi chiara la necessità di governare l’uso dell’intelligenza artificiale (IA), definita come un insieme di sistemi basati su macchine, che operano con diversi livelli di autonomia, capaci di generare sulla base degli input ricevuti previsioni, contenuti, raccomandazioni e addirittura di prendere decisioni. 

Al centro del dibattito vi era e rimane anche oggi l’esigenza di preservare il controllo e la responsabilità umana ultima sulle decisioni assunte con l’aiuto di questa tecnologia. Da allora, l’attenzione mediatica e l’attività normativa hanno conosciuto una significativa accelerazione, sia a livello europeo che nazionale.

Una tappa fondamentale è stata l’entrata in vigore, il 1° agosto 2024, dell’AI ACT (Regolamento (UE) 2024/1689), primo quadro normativo al mondo dedicato all’IA. Il regolamento classifica per tutti i 27 Stati membri, l’utilizzo dei sistemi di IA in base a quattro livelli di rischio (inaccettabile, elevato, limitato e minimo), imponendo divieti e limitazioni progressivamente decrescenti. Ad esempio, il social scoring dei cittadini o alcune forme di sorveglianza biometrica massiva rientrano nei rischi inaccettabili di uso dell’IA e sono pertanto vietate, mentre le chatbots o l’utilizzo di sistemi generativi sono classificati a rischio limitato, richiedendo solo il rispetto di obblighi di informazione degli utenti che stanno interagendo con un sistema IA. 

Le riflessioni sull’intelligenza artificiale sono poi dominanti nel dibattito politico.

In occasione del G7 italiano di Borgo Egnazia, nel giugno 2024, già Papa Francesco aveva richiamato l’attenzione dei leader sull’esigenza che lo sviluppo dell’IA restasse orientato al bene della persona e non si traducesse in una delega indiscriminata delle decisioni umane alle macchine. L’appello è stato ripreso e reso centrale nella dottrina sociale di Papa Leone XIV, che nell’enciclica Magnifica Humanitas del maggio 2025, definisce l’IA come un aiuto prezioso, ma auspica un suo utilizzo compatibile con la dignità della persona e del lavoro, e quindi al perseguimento del bene comune.

Nel frattempo, l’Italia si è attivata rapidamente per dotarsi di un quadro normativo coerente con l’AI Act europeo e ha promulgato una legge (n. 132/2025), sui principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi di intelligenza artificiale.

Oggi, legislatore, governo e ministeri stanno valutando nuovi interventi: due schemi di decreti legislativi di adeguamento all’AI Act e un disegno di legge con misure di sostegno alle pmi che introducono l’IA nei processi aziendali, di cui si dirà a breve, e un osservatorio sull’impatto dell’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, inaugurato già nel 2025 dall’Ispettorato nazionale del lavoro e dalla ministra del Lavoro Marina Calderone, con lo scopo di accompagnare imprese, professionisti e lavoratori in questa fase di trasformazione. In tempi recentissimi e sempre a sostegno delle imprese, il ministero degli Affari esteri ha annunciato un ulteriore stanziamento di 200 milioni di euro per le imprese che utilizzeranno l’IA per migliorare la competitvità e le esportazioni all’estero, nell’ambito del progetto di diplomazia economica Piano Export

L’adeguamento italiano all’AI Act

La regolamentazione di tutti gli aspetti correlati all’uso dell’IA è centrale nella produzione normativa della Legislatura in corso.

Esempio recente è la proposta di legge, depositata nel novembre 2025 alla Camera, dal presidente della commissione Cultura Federico Mollicone di Fratelli d’Italia, che prevede agevolazioni in forma di contributi o crediti d’imposta per le piccole e medie imprese che investono in formazione e impiego di sistemi di IA (C. 2691). In particolare, sono interessate dalla norma le pmi dei settori manifatturiero, logistico, agroalimentare, sanitario e turistico, tutti comparti trainanti nel sistema economico italiano.

Gli articoli 3 e 5 fondano il fulcro della proposta. Il primo elenca gli interventi che legittimano la richiesta di misure di sostegno, dall’acquisto e implementazione di software di IA, alla fruizione di servizi di consulenza sull’IA, allo svolgimento di attività di formazione professionale sul tema. L’articolo 5 verte sugli importi massimi assegnabili alle imprese, in base alle dotazioni previste dal Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, istituito nel 2020 con il decreto rilancio (34/2020). Tra i finanziamenti più rilevanti: i contributi a fondo perduto fino al 50% delle spese sostenute, con un limite massimo di 200mila euro per impresa e i crediti d’imposta fino al 20% per l’integrazione di sistemi di IA nei processi aziendali. La proposta, assegnata alla commissione Attività produttive della Camera in sede referente e in prima lettura, non è ad oggi ancora in calendario.

Passando all’attuazione della legge delega 132/2025, è già operativo l’Osservatorio sull’adozione dei sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, istituito presso il ministero omonimo, con il compito di monitorarne l’impatto sul mercato del lavoro e individuare i settori maggiormente interessati. L’Osservatorio si presenta come sede permanente di confronto tra istituzioni, parti sociali ed esperti ed è dotato di una nuova piattaforma digitale, la SIO, per garantire rendere accessibili dati, studi e materiali di approfondimento raccolti nel tempo. 

In questo quadro si inseriscono anche i due schemi di decreto legislativo approvati in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 10 giugno scorso (ora le Camere dovranno esprimere un parere consultivo al governo prima che siano licenziati definitivamentedall’esecutivo). I due testi riguardano rispettivamente l’adeguamento della normativa italiana alle disposizioni dell’AI Act in materia di suo utilizzo in percorsi formativi, nelle professioni e nella pubblica amministrazione, e l’adeguamento per attività di polizia e di responsabilità civile e penale.

Con il primo decreto, il governo interviene in tutti i settori della formazione. L’intelligenza artificiale entra come materia da conoscere nei percorsi scolastici delle scuole secondarie di secondo grado e nella formazione stabile dei docenti, come strumento per innovare la didattica.  Uno specifico stanziamento di 100 milioni di euro è previsto per effettuare corsi di formazione agli insegnanti per fronteggiare l’emergenza educativa legata all’abuso di social media. Stesso discorso per le Università, dove saranno introdotte attività formative più approfondite sull’utilizzo consapevole dei sistemi di IA, spaziando dal funzionamento dei sistemi, all’interpretazione degli output, ai profili giuridici, ai rischi di cybersicurezza e all’impatto sui diritti.

Per la pubblica amministrazione, il comunicato ribadisce il valore pubblico cruciale che l’intelligenza artificiale assume, collegando l’innovazione tecnologica alla semplificazione amministrativa e alla qualità dei servizi forniti ai cittadini e alle imprese. Le disposizioni prevedono quindi che le amministrazioni introducano, sotto supervisione del ministero per la Pubblica amministrazione sistemi di IA negli ambiti più diversi: per migliorare le politiche di reclutamento, nella formazione del personale, nell’organizzazione del lavoro, nei procedimenti amministrativi, nei servizi al cittadino, nella gestione documentale e nell’analisi dei dati

Punto centrale della norma è che la responsabilità della decisione amministrativa, anche se mediata tramite usi di IA, resta imputabile alle persone. 

Riguardo all’amministrazione sanitaria, l’alfabetizzazione per gli operatori sanitari e la dirigenza verterà su tre livelli: l’uso di dispositivi medici, l’uso di strumenti istituzionali come quelli per la gestione delle liste d’attesa, e i profili deontologici, affinché il professionista mantenga piena responsabilità clinica delle decisioni prese. Anche per le professioni, i percorsi formativi coprono il piano tecnico (su funzionamento e limiti dei sistemi di IA), giuridico (conoscenza del regolamento europeo e delle norme nazionali) e deontologico (obblighi informativi verso il cliente, responsabilità del professionista nell’uso dell’IA e determinazione di compensi equi). Simile formazione avranno i magistrati, con attuazione del decreto da parte del Consiglio superiore della magistratura, per assicurare che la decisione sia frutto del discernimento del magistrato e non di una macchina.

Infine, il decreto afferma principi essenziali in materia di tutela del lavoro: le decisioni sulla costituzione, la modifica o la risoluzione del rapporto di lavoro, compresi i provvedimenti disciplinari e i licenziamenti, non possono essere adottati unicamente sulla base di un trattamento automatizzato. La decisione finale è riservata a una persona fisica.

Il secondo schema di decreto legislativo tratta dell’adeguamento della normativa alle disposizioni dell’AI Act sulle attività di polizia e di responsabilità civile e penale: l’uso dell’IA in questo campo si inserisce entro un perimetro rigoroso di garanzie, così da creare un utile strumento di prevenzione e contrasto ai crimini, senza violare diritti di difesa e riservatezza. Il testo introduce due utilizzi mirati dell’IA: l’identificazione biometrica remota in tempo reale e il riconoscimento facciale a posteriori, dopo la commissione di un reato.

L’articolo 8, in attuazione dell’articolo 5 dell’AI Act, impone un divieto di sorveglianza massiva in tempo reale, salvo ipotesi tipiche. Tra queste, prevenire minacce specifiche alla sicurezza e all’ordine pubblico, oppure per la ricerca di persone scomparse o di vittime di sequestro, tratta o sfruttamento sessuale. L’impiego, previa autorizzazione giudiziaria, deve servire esclusivamente a confermare l’identità di persone e il confronto deve avvenire con banche dati costituite lecitamente, mentre è vietato il c.d. scraping non mirato.

L’articolo 10, in attuazione dell’articolo 26 dell’AI Act, disciplina il riconoscimento facciale a posteriori nei sistemi di videosorveglianza già installati a noma di legge (post-remote biometric identification). Anche in questo caso le garanzie sono numerose: l’IA può essere attivata solo dopo la commissione o il tentativo di un reato, per identificare persone già indiziate sulla base di altre prove, come documentazione video-fotografica e altri elementi.

Infine, il decreto tratta della questione della responsabilità civile e penale per chi subisce un danno causato dall’IA: l’intervento riempie un vuoto di tutela lasciato dall’AI Act. Nella responsabilità civile, il decreto prevede a favore del danneggiato: accesso alla documentazione tecnica del sistema IA, la presunzione del nesso di causalità tra danno e azione dell’IA, che alleggerisce l’onere probatorio del danneggiato, la designazione del foro di residenza del danneggiato per dirimere le controversie, e la previsione di un’azione diretta nei confronti dell’assicurazione a copertura dei sistemi IA, come ulteriore strumento risarcitorio.

Per regolare i casi più gravi di responsabilità penale, il decreto introduce il nuovo articolo 437 bis che sanziona l’omessa adozione delle misure di sicurezza nei sistemi di IA ad alto rischio, quando ne derivi un pericolo concreto per la vita, l’incolumità pubblica o la sicurezza dello Stato. La fattispecie non può ovviamente colpire la tecnologia in sé, ma le condotte e le omissioni umane che, nell’utilizzo di IA in attività ad alto rischio, mettono concretamente in pericolo beni primari. La responsabilità può anche estendersi all’ente, in modo che l’obbligo di controllo non gravi soltanto sulle persone fisiche, ma riguardi anche l’organizzazione che trae vantaggio dall’impiego dell’IA.

La scelta di fondo in entrambe le proposte è promuovere l’uso dell’IA, ma inquadrarla dentro una cornice antropocentrica: l’IA può supportare, sostenere decisioni, servizi, formazione e competitività, ma mai sostituire la responsabilità umana finale.

L’intelligenza artificiale negli altri Paesi UE.

A livello europeo, l’attuazione dell’AI Act nei diversi Stati evidenzia obiettivi comuni e approcci simili, ma risultati a volte divergenti.

Tutti i membri partono dalla definizione di un sistema di governance nazionale, incentivano l’uso di sistemi di IA per scopi di crescita economica, ma anche lo sviluppo di AI literacy per un suo utilizzo consapevole, specialmente quando, a livello professionale, la gestione dei dati si intreccia con questioni di cybersicurezza.

Tra i grandi dell’UE, la Francia si distingue per aver avviato già dal 2018 una strategia nazionale sull’intelligenza artificiale, poi incanalata nel programma France 2030. La République ha stanziato diversi miliardi di investimenti pubblici destinati alla ricerca e alle startup innovative che sviluppano nuovi sistemi di calcolo. Alla sola pubblica amministrazione sono poi destinati 655 milioni di euro. Come in Italia, l’azione nel pubblico si concentra nei settori della sanità, della ricerca scientifica, della difesa e dei servizi pubblici, ma gli stanziamenti sono di entità maggiore: Roma si limita a 1 miliardo di euro per supportare l’intero ecosistema nazionale.

Anche la Germania ha adottato iniziative di adeguamento all’AI Act, ma con sensibile ritardo rispetto agli altri Paesi, a causa della crisi di governo e delle elezioni federali anticipate del febbraio 2025. 

 Il progetto di legge tedesco prevede la designazione di un’unica Autorità centrale di vigilanza sui sistemi di IA, la cosiddetta Bundesnetzagentur (BNetzA), come il modello unico spagnolo, con l’Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA). Si differenzia invece dalla Francia, dove le competenze sono distribuite tra la Direction Interministérielle du Numérique (DINUM), il Secrétariat Général pour l’Investissement (SGPI) e l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI); e dall’Italia, in cui il centro della governance IA è riservato all’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), e all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), quali autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto con le istituzioni di Bruxelles. A queste competenze si affiancano quelle di Banca d’Italia, CONSOB e IVASS per i sistemi di IA ad alto rischio utilizzati nella fornitura di servizi finanziari e assicurativi, e del Garante privacy. 

Infine, la Germania si distingue per grandi finanziamenti nelle cosiddette “sandbox regolatorie”, previste dagli articoli 58 e 59 dell’AI Act. Esse sono ambienti di sperimentazione controllata dell’IA nei quali imprese, pubbliche amministrazioni e sviluppatori possono testare nuovi software beneficiando temporaneamente di procedure semplificate e di un dialogo costante con i regolatori.

Particolarmente significativo è anche il caso della Polonia, spesso indicata come uno degli Stati membri più avanzati nel campo della resilienza digitale. Anche Varsavia ha scelto di istituire un’autorità centralizzata dedicata alla supervisione e sviluppo di sistemi IA, ma con focus meno economico della Germania e più sicuritario, volto alla protezione delle infrastrutture critiche, della sicurezza nazionale e della difesa cibernetica. Analoga attenzione alla sicurezza caratterizza i Paesi baltici, tradizionalmente considerati laboratori europei di innovazione digitale e digitalizzazione della p.a. 

Nel complesso, quindi, emergono direttrici d’intervento comuni in tutti gli Stati membri: 

  • designazione di autorità competenti per la governance dell’IA
  • introduzione di programmi di alfabetizzazione e formazione per cittadini, lavoratori e dipendenti pubblici
  • creazione di sandbox regolatorie per la sperimentazione sicura delle nuove tecnologie 
  • rafforzamento delle misure di cybersicurezza a protezione delle infrastrutture critiche e utilizzo dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione

Per concludere, in questo scenario, la posizione del Consiglio dei ministri è chiarissima: l’intelligenza artificiale è una risorsa solo se resta governata da una visione etica e umanistica, che coniuga innovazione, giustizia, sicurezza e bene comune. L’IA può sostenere decisioni, servizi, formazione e competitività, ma non sostituire la responsabilità umana, né comprimere i diritti fondamentali.

Consigli di lettura e di visione 


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