Il “bazooka commerciale” europeo, tecnicamente noto come lo Strumento anti coercizione (ACI, anti-coercion instrument), è un meccanismo di “difesa commerciale” a disposizione dell’Unione europea per affrontare situazioni di crisi internazionale, istituito con il Regolamento 2023/2675 (sulla protezione dell’Unione e dei suoi Stati membri dalla coercizione economica da parte di Paesi terzi). Si tratta di un dispositivo di “deterrenza attiva” che permette all’Unione di rispondere in modo rapido e unitario a pressioni economiche indebite esercitate da Paesi terzi (come dazi discriminatori, boicottaggi o restrizioni mirate) che hanno lo scopo di condizionare le scelte sovrane dell’UE o dei suoi Stati membri. La sua particolarità risiede nella vastità delle contromisure attivabili – che spaziano dai dazi doganali al blocco dei servizi digitali e degli appalti – e nella possibilità di attivarlo tramite procedura a maggioranza qualificata, che impedisce ai singoli Stati di porre il veto, garantendo così una capacità di “ritorsione” immediata.
In questi giorni, il dibattito su questo strumento è al centro dell’agenda politica a causa delle tensioni senza precedenti tra Bruxelles e l’amministrazione USA di Donald Trump. Al centro della disputa vi è la Groenlandia, nazione costitutiva del Regno di Danimarca (Stato membro dell’UE), il quale, nonostante l’ampia autonomia interna dell’isola – la più grande del mondo – mantiene il controllo su difesa, politica estera e finanza. Trump ha manifestato con vigore l’interesse strategico ad acquisire l’isola danese, arrivando a minacciare dazi punitivi (fino al 200%) contro i Paesi europei che si oppongono alle mire statunitensi o che hanno inviato contingenti militari simbolici a difesa della sovranità danese (lo hanno fatto Danimarca, Francia, Germania, Svezia, Finlandia, Paesi Bassi, oltre a Norvegia e Regno Unito, che non sono Stati membri). In questo scenario, il Presidente francese Emmanuel Macron ha evocato l’attivazione del “bazooka”.
Come è nato il bazooka
L’esigenza di dotarsi di uno strumento di questo tipo è emersa durante il primo mandato di Trump (2016-2020), nel corso del quale erano stati imposti dazi sull’acciaio e l’alluminio provenienti dall’Europa, e si è cristallizzata con il caso Lituania-Cina del 2021. Pechino aveva imposto un blocco commerciale totale contro la Lituania dopo l’apertura di un ufficio di rappresentanza di Taiwan a Vilnius. L’UE si rese conto di essere “disarmata”: le regole dell’OMC (Organizzazione mondiale del commercio) erano troppo lente e i trattati esistenti non coprivano la fattispecie del “ricatto politico” attuato tramite ritorsioni commerciali. Sotto la spinta della Commissione guidata da Ursula von der Leyen e col forte sostegno della Francia di Macron (sostenitrice dell’autonomia strategica), è stato deciso di procedere ad elaborare un meccanismo che permettesse all’UE di rispondere in modo rapido e unitario.
La norma europea che ha introdotto e disciplina il “bazooka” è il Regolamento (UE) 2023/2675, entrato in vigore il 27 dicembre 2023. Si tratta di un testo fondamentale perché ha spostato la competenza della risposta ai “ricatti commerciali” dal piano dei singoli Stati a quello UE, garantendo che un attacco a uno Stato membro sia considerato un attacco all’intera Unione.
Meccanismo di attivazione e fasi
Il Regolamento prevede un percorso rigido ma rapido, articolato in tre fasi principali:
1) esame e accertamento (istruttoria): la Commissione Europea esamina il caso (su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa). Ha quattro mesi per decretare se l’azione del Paese terzo costituisce effettivamente “coercizione”;
2) ingaggio e dialogo: prima di usare l’ACI, la Commissione, attivando gli opportuni canali diplomatici, invita il Paese terzo a cessare la coercizione e a negoziare;
3) adozione delle contromisure: se il dialogo fallisce, il Consiglio dell’UE, nella formazione che include i ministri con delega al commercio estero (Consiglio Affari esteri), approva l’attivazione delle sanzioni a maggioranza qualificata. Questo è il cuore del “bazooka”: non è necessaria l’unanimità, e dunque i singoli Stati membri (magari sotto pressione di potenze estere) non possono bloccare la risposta collettiva.
Differenze tra “bazooka” e sanzioni economiche
Dal punto di vista tecnico e giuridico il “bazooka” (ACI) e le sanzioni economiche tradizionali (come quelle imposte alla Russia o all’Iran) operano in base a logiche completamente diverse.
Finalità. Le sanzioni tradizionali (strumenti che fanno parte delle iniziative di Politica estera e di sicurezza comune-PESC) hanno uno scopo punitivo o coercitivo legato a violazioni del diritto internazionale, dei diritti umani o ad aggressioni militari. Servono a colpire un Paese per indurlo a cambiare un comportamento politico o bellico. Il “bazooka” ha una finalità di autodifesa e deterrenza. Non nasce per punire un comportamento generico, ma per rispondere a un “ricatto” economico specifico contro l’Europa. È uno strumento reattivo.
Le procedure di attivazione. Le sanzioni tradizionali richiedono l’unanimità dei 27 Stati membri in sede di Consiglio europeo. Questo significa che un solo Paese può bloccare la decisione. Il “bazooka” rientra nel framework della Politica commerciale comune europea (PCC), nell’ambito della quale è obbligatorio deliberare in sede di Consiglio UE a maggioranza, impedendo ai Paesi contrari di bloccare l’iter.
Flessibilità delle misure. Le sanzioni colpiscono solitamente singole persone (elencate nelle black-list) e prevedono il congelamento di beni e il divieto di esportare tecnologie specifiche (come i componenti elettronici). Il “bazooka” mette a disposizione molte più possibilità.
In sintesi, mentre le sanzioni sono un atto di condanna politica, il bazooka è un provvedimento di difesa commerciale strategica.
Gli effetti
Il paniere di strumenti coercitivi a disposizione dell’ACI è molto vasto. Nel caso in cui l’Unione decida di attivarlo, può ricorrere ai seguenti strumenti:
- dazi doganali massicci-> tariffe elevate su beni simbolici o strategicamente sensibili;
- restrizioni ai servizi e al digitale-> blocco dell’accesso al mercato unico per aziende di software, streaming o servizi finanziari del Paese terzo;
- appalti pubblici-> esclusione delle aziende del Paese terzo dalle gare d’appalto europee;
- proprietà intellettuale-> sospensione delle tutele sui brevetti o diritti d’autore (una misura estrema ma molto impattante);
- limitazione degli investimenti-> restrizioni ai flussi di capitali e agli investimenti diretti esteri (IDE).
Il “bazooka” è un’arma di ultima istanza. Il Regolamento 2023/2675 impone che le misure siano proporzionate al danno subito e mirate a minimizzare l’impatto sui consumatori europei. Nel caso della Groenlandia, il Presidente francese Macron ha detto di voler usare l’ACI per puntare sulla “credibilità della minaccia”: intende mostrare a Trump che il costo di un ricatto commerciale supererebbe di gran lunga i benefici politici di una sua pressione sull’isola artica.
L’efficacia dello strumento risiede nella sua natura “onnicomprensiva”. Colpendo non solo le merci, ma anche i servizi e i diritti digitali, consente all’UE di avere a disposizione un’efficace strumento di deterrenza in un’epoca in cui il potere degli attori internazionali si misura spesso sulla capacità di agire sui “mercati immateriali”.


